Il fondo patrimoniale
In questo articolo andremmo ad analizzare, seppur per sommi capi, la disciplina del c.d. fondo patrimoniale, istituto non molto noto ai più, ma che presenta delle peculiarità senz’altro interessanti.
Attraverso il fondo patrimoniale i coniugi, ed i membri dell’unione civile, possono costituire un patrimonio vincolato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. All’interno di tale fondo possono essere inseriti diritti di proprietà o di godimento su beni immobili o mobili registrati, e finanche titoli di credito. L’istituzione del fondo patrimoniale avviene necessariamente con atto pubblico, e pertanto dinanzi a un notaio, e la sua costituzione viene annotata, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a margine dell’atto di matrimonio, viene iscritta nel Libro Fondiario, e trascritta nei registri dei beni mobili soggetti a registrazione. Il fondo patrimoniale può essere costituito anche ad iniziativa di un soggetto terzo rispetto ai coniugi, sia inter vivos, ossia mediante atto tra vivi, o mortis causa, ad esempio per testamento, ma in questo caso, per la sua costituzione sarà sempre necessaria l’accettazione dei coniugi.
I beni rientranti nel fondo patrimoniale sono in comproprietà tra entrambi i coniugi, salvo sia stato diversamente stabilito nell’atto di costituzione del fondo. I coniugi gestiscono i beni rientranti nel fondo secondo le regole dettate in materia di comunione legale, destinandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il vincolo alle esigenze famigliari si estende anche ai frutti derivanti dai beni facenti parte del fondo (es. canoni percepiti dalla locazione di un immobile compreso nel fondo patrimoniale).
L’art. 169 c.c. detta delle regole particolari relativamente alla vendita dei beni costituenti il fondo patrimoniale, sancendo che “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”. Ne consegue che, salva diversa pattuizione, i beni rientranti nel fondo possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno solo con il consenso di entrambi i coniugi, e, in presenza di figli minori, previa autorizzazione del Tribunale.
Ciò debitamente premesso, ci si sofferma ora sui benefici che possono conseguire dall’applicazione di tale istituto. Attraverso il fondo patrimoniale è possibile per i coniugi limitare la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi. Infatti, i beni rientranti nel fondo patrimoniale vanno a formare un patrimonio separato, vincolato ai bisogni famigliari, e non possono essere sottoposti a esecuzione per crediti che il creditore sapeva essere stati contratti dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Sul punto l’art. 170 c.c. è chiaro nello stabilire che l’“esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La norma costituisce un’importante deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c., il quale dispone in via generale che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Tramite l’istituzione di un fondo patrimoniale i coniugi possono quindi ottenere un’importante limitazione della responsabilità patrimoniale relativamente ai beni che ne faranno parte, i quali potranno essere assoggettati ad esecuzione solo per debiti contratti per le necessità famigliari. Tuttavia la nozione di debiti contratti nell’interesse della famiglia, non va intesa in senso restrittivo, dovendo ricomprendersi in tale nozione anche quelli contratti per tutte le esigenze volte al mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative.
Il fondo patrimoniale cessa ex art.171 c.c. quando si estingue il vincolo coniugale, ed in particolare “a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Tuttavia, in presenza di figli minori il vincolo del fondo permane finché questi non abbiano raggiunto la maggiore età. In questo caso il Tribunale potrà affidare l’amministrazione dei beni del fondo al genitore affidatario o a un terzo, oppure assegnare in proprietà o in godimento direttamente ai figli una quota dei beni. Oltre ai casi espressamente indicati dalla legge, la giurisprudenza ha ammesso che lo scioglimento del fondo patrimoniale possa avvenire anche con il consenso di entrambi i coniugi, ma ciò solo in assenza di figli minori. Infatti, attraverso il fondo patrimoniale, si vincolano determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ed in quest’ultima sono ricompresi anche i figli minori, che anzi ne sono i componenti più deboli. Anche i figli hanno quindi un preciso interesse a conservare la consistenza patrimoniale del fondo, e pertanto, per lo scioglimento di quest’ultimo, sarà necessario anche il loro consenso. A tal fine, i figli minori andranno rappresentati da un curatore speciale a ciò espressamente autorizzato dal Tribunale, che tutelerà la loro posizione nel caso dovessero sussistere conflitti di interesse tra il minore ed i genitori.