Caparra confirmatoria: cos’è? Quali sono i suoi effetti?

Caparra confirmatoria: cos’è? Quali sono i suoi effetti?

A molti sarà capitato di stipulare contratti in cui è inserita una caparra confirmatoria.

Clausola di frequente applicazione, che nei contratti preliminari viene spesso inserita in maniera automatica senza piena consapevolezza degli effetti derivanti dalla sua introduzione. In questo articolo affronteremo, seppur riassuntivamente, il tema della caparra confirmatoria esaminandone i principali effetti.

In via generale si può affermare che la caparra confirmatoria è una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che una parte versa all’altra al momento della conclusione di un contratto a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti. Nel nostro codice civile la caparra confirmatoria è disciplinata all’art. 1385 c.c., il quale al primo comma stabilisce che “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”. La norma prevede quindi che ove le parti diano corretta esecuzione al contratto l’importo versato a titolo di caparra vada imputato alla prestazione dovuta, o restituita a chi l’ha versata.

Se invece una delle parti non adempie correttamente al contratto potrà trovare applicazione il secondo comma dell’art.1385 c.c., ai sensi del quale “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”. Pertanto, se ad essere inadempiente è chi ha versato la caparra, chi l’ha ricevuta potrà recedere dal contratto trattenendo l’importo versatogli, mentre nel caso in cui ad essere inadempiente sia chi ha incassato la caparra sarà quest’ultimo a dover versare alla parte adempiente receduta dal contratto il doppio dell’importo ricevuto.

La caparra confirmatoria ha quindi più funzioni. Da una parte il suo inserimento all’interno del contratto, in virtù delle conseguenze previste dall’art.1385 co. 2 c.c. dianzi citato, rafforza il vincolo contrattuale. Infatti chi sottoscrive tale clausola sa che in caso di inadempimento potrà perdere gli importi già versati o essere chiamata a restituire all’altra parte il doppio di quanto ricevuto. In tal senso si è soliti affermare che la caparra confirmatoria ha una funzione di garanzia in ordine al corretto adempimento del contratto. Ma la caparra confirmatoria ha anche un’importante funzione di autotutela, permettendo alla parte che si trova a confrontarsi con un inadempimento dell’altra di sciogliersi dal vincolo contrattuale, potendo recedere dal contratto senza dover adire l’autorità giudiziaria, trattenendo la caparra o potendo esigere dall’altra parte il doppio dell’importo a quest’ultima versato a tale titolo. Altra funzione tipica della caparra confirmatoria è quella di determinare anticipatamente l’entità del danno patito dalle parti in caso di inadempimento contrattuale di una di esse. Infatti mediante tale clausola si va a predeterminare il risarcimento spettante alla parte adem-piente in caso di inadempimento dell’altra, evitandogli di dover dimostrare in giudizio l’entità dei danni patiti. Infine, mediante la caparra confirmatoria si anticipa una parte della prestazione che si è tenuti ad effettuare, potendo la caparra essere imputata alla prestazione dovuta.

Il terzo comma dell’art.1385 c.c. stabilisce poi: “se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. Ne consegue che la parte adempiente di un contratto in cui è inserita la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento contrattuale dell’altra, potrà decidere se avvalersi degli effetti tipici della caparra confirmatoria previsti dal secondo comma dell’art.1385 c.c. sopra citato o ricorrere alle tutele offerte dalle norme generali previste in materia di adempimento, risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.

Pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, la parte adempiente potrà:

1) recedere dal contratto e trattenere definitivamente la caparra se è la parte che l’ha ricevuta, o chiedere all’altra parte la restituzione del doppio della caparra se è la parte che l’ha versata;

2) agire giudizialmente al fine di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patiti. In tal caso sarà però tenuta a fornire prova di tali danni;

3) rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo l’esecuzione forzata del contratto ed il risarcimento dell’eventuale danno patito a causa del ritardo nell’adempimento.

Ove ad essere inadempienti siano entrambe le parti, il giudice, per stabilire chi abbia diritto a trattenere la caparra o il risarcimento del danno, dovrà stabilire quale dei comportamenti sia il più grave, verificando quale delle parti abbia compromesso l’interesse dell’altra a mantenere in essere il contratto.

Da ultimo, la caparra confirmatoria non va confusa con altre clausole contrattuali, come la caparra penitenziale disciplinata dall’art. 1386 c.c. – in cui la somma non viene versata a garanzia dell’adempimento dell’altra parte, ma come corrispettivo della facoltà di recedere dal contratto – o l’acconto – che non ha nessuna funzione di garanzia dell’adempimento, consistendo nel mero pagamento anticipato di una parte del prezzo concordato.

avv. Daniele Leonardi