Liberalità effettuate mediante bonifico bancario

Liberalità effettuate mediante bonifico bancario

Una pratica frequente ma ricca di insidie

Nella vita di tutti i giorni spesso capita che i genitori diano ai propri figli del denaro per mero spirito di liberalità, al fine di garantire a questi ultimi una vita più serena. In molte occasioni ciò avviene mediante semplici bonifici bancari effettuati dai genitori in favore dei figli. In questo articolo andremo ad analizzare tale fattispecie al fine di verificare se questa pratica sia corretta o possa celare delle insidie.

È innanzitutto opportuno premettere come nel nostro ordinamento sia possibile compiere delle liberalità sia mediante il contratto tipico di donazione, sia attraverso le c.d. donazioni indirette o liberalità atipiche.

La donazione è definita dall’art. 769 c.c. come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”, mentre le donazioni indirette sono liberalità effettuate mediante contratti e/o atti diversi dal contratto di donazione, impiegati però dalle parti per realizzare effetti economici equivalenti a quelli prodotti dalla donazione.

Le liberalità indirette hanno quindi in comune con il contratto di donazione la volontà del disponente di effettuare una liberalità in favore del destinatario arricchendolo, ma se ne distinguono in quanto l’arricchimento di quest’ultimo avviene mediante un contratto e/o atto diverso dalla donazione che per volontà delle parti viene utilizzato per raggiungere uno scopo del tutto simile a quello proprio di quest’ultima, ossia arricchire il destinatario per mero spirito di liberalità (es. pagamento di un debito di terzi ecc.).

Distinguere tra queste due tipologie di atti è molto importante, in quanto solo per il contratto di donazione trova applicazione il disposto dell’art. 782 c.c. secondo cui “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”.

La norma è stata introdotta per tutelare il donante. Ed infatti, poiché mediante la donazione quest’ultimo depaupera il proprio patrimonio trasferendo dei beni al donatario senza alcun corrispettivo, il legislatore ha previsto che la donazione debba essere stipulata nelle forme dell’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, cosicché il donante possa avvalersi della consulenza del notaio e percepire l’importanza dell’operazione che si accinge a compiere.

La forma dell’atto pubblico non è invece necessaria per le liberalità indirette, essendo per queste sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare la liberalità, in quanto l’art. 809 c.c., nell’individuare le norme in materia di donazione applicabili alle liberalità realizzate con negozi diversi dalla donazione, non richiama il succitato art. 782 c.c..

Un tanto premesso vi è da chiedersi se la liberalità compiuta mediante l’effettuazione di un bonifico costituisca una donazione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico ai fini della validità, oppure una donazione indiretta, non soggetta a tali formalità. Sul punto l’attuale giurisprudenza è costante nel ritenere che detta operazione configuri una vera e propria donazione diretta, e pertanto, in osservanza di quanto previsto dall’art.782 c.c., debba essere effettuata mediante atto pubblico alla presenza di due testimoni a pena di nullità.

Ed infatti la Suprema Corte ha affermato che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca […] non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica […] ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario” (Cass. Sez. Un., 27/07/2017 n.18725).

Ne consegue che la liberalità effettuata dal genitore mediante l’esecuzione di un bonifico bancario in favore del figlio, per essere valida, dovrà essere formalizzata mediante un atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, altrimenti sarà nulla, e conseguentemente le somme oggetto di bonifico dovranno considerarsi come mai uscite dalla sfera giuridica del donante, il quale avrà diritto a pretenderne la restituzione.

Diritto che in caso di morte del donante potrà essere fatto valere anche dai di lui eredi. Unica eccezione si avrà per i bonifici di lieve entità, posto che l’art. 783 c.c. prevede che “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”, ovvero la consegna del bene. La modicità della donazione andrà valutata caso per caso, avendo come punto di riferimento le condizioni economiche del donante.

Il caso analizzato evidenzia come atti e comportamenti apparentemente semplici e lineari, possano in realtà celare delle insidie. Pertanto, prima di effettuare operazioni di particolare rilevanza, è sempre opportuno rivolgersi ad un legale onde evitare spiacevoli sorprese.

avv. Daniele Leonardi