Acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia
In considerazione dell’interesse suscitato dall’articolo pubblicato lo scorso mese in materia di servitù di passaggio in caso di fondo intercluso, proseguiamo il nostro viaggio nel mondo delle servitù, soffermandoci su un’altra modalità di costituzione di tale gravame, quella per “destinazione del padre di famiglia”.
Nell’affrontare la tematica è innanzitutto opportuno premettere come nel nostro ordinamento valga il principio “nemini res sua servit”, per cui non è possibile costituire una servitù sulla cosa propria. Tuttavia può ben capitare che il proprietario di un terreno realizzi su una parte del medesimo delle opere permanenti (es. una strada), con cui asservisca una parte del proprio fondo ad un’altra, al fine di consentire un miglior godimento di quest’ultima. Tale condotta, in virtù del principio dianzi citato, non comporta l’instaurazione di una servitù fintanto che i fondi rimangano di proprietà del medesimo soggetto. Tuttavia, tale situazione di fatto, assumerà rilevanza nel momento in cui i fondi cesseranno di appartenere al medesimo proprietario, ad esempio a seguito di una vendita parziale. Ed infatti, in tali ipotesi, potrà trovare applicazione la normativa dettata in materia di costituzione della servitù per “destinazione del padre di famiglia”, oggetto del presente articolo.
La principale norma in materia è quella dettata dall’art. 1062 c.c., la quale al suo primo comma dispone che “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. La norma prevede una modalità di acquisto della servitù ope legis nell’ipotesi in cui l’originario unico proprietario di un terreno, dividendo quest’ultimo in fondi separati (ad esempio in seguito a una vendita parziale), abbia lasciato le cose in uno stato di fatto dal quale risulta l’asservimento di una parte del fondo all’altra.
Presupposto essenziale per la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. è quindi che i fondi attualmente divisi siano stati in origine di proprietà di un unico soggetto, il quale, quando il terreno era ancora integralmente di sua proprietà, abbia realizzato sul medesimo delle opere visibili da cui risulta in maniera oggettiva ed inequivoca l’asservimento di una parte del fondo all’altra, ed abbia poi lasciato persistere tale situazione di fatto, anche in occasione della separazione del terreno originariamente unitario in due fondi separati, di proprietà di soggetti diversi (es. vendita di una parte del terreno a terzi). In tal caso, ai sensi dell’art 1062 c.c., se i beni sono stati lasciati in uno stato di fatto da cui risulta l’esistenza di una servitù, la stessa si intenderà costituita attivamente e passivamente sui fondi de quo.
L’acquisto della servitù per “destinazione del padre di famiglia” riguarda solamente le c.d. servitù apparenti. Ed infatti l’art. 1061 c.c. dispone che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”, specificando che “non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Le servitù apparenti, costituibili per “destinazione del padre di famiglia”, sono quindi quelle la cui esistenza è resa evidente dalla presenza di opere visibili e permanenti, palesemente indirizzate ad esercitare la servitù e chiare nel mostrarne le modalità di esercizio.
Lo stato di asservimento di un fondo ad un altro, richiesto dall’art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per “destinazione del padre di famiglia”, deve sussistere nel momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (Cass. 10662/2015). È questo il momento cui occorre fare riferimento per accertare l’instaurazione della servitù, con la conseguenza che i mutamenti intervenuti in epoca successiva saranno irrilevanti (Cass. 32684/2019). È quindi necessario che le opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù siano già presenti nel momento in cui il fondo, originariamente unitario, viene diviso fra più proprietari. Il secondo comma dell’art.1062 c.c. specifica poi che “se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”. La costituzione di una servitù per “destinazione del padre di famiglia” può quindi essere impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può però desumersi per fatti concludenti, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con cui venga espressamente esclusa l’insorgenza della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù. In assenza di tali espresse previsioni, la servitù si costituirà ope legis per “destinazione del padre di famiglia”, restando irrilevanti le considerazioni in ordine alle ragioni per le quali fu posto in essere lo stato di fatto che integra la fattispecie. Da ultimo, è opportuno specificare come la servitù per “destinazione del padre di famiglia” non possa essere costituita in caso di divisione ereditaria. La giurisprudenza ha infatti affermato che qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per quote indivise, e da questi ultimi in sede di divisione sia poi frazionato in porzioni distinte, la situazione di assoggettamento di fatto di una porzione all’altra non può determinare la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia con riferimento al momento della successione, in quanto la cessazione dell’appartenenza dell’immobile ad un unico proprietario, in tale fattispecie, si verifica solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria (Cass. 7476/2001).