Conseguenze di un pagamento solo parziale dell’importo richiesto nel verbale di accertamento di violazioni al codice della strada
In questa edizione de “Il Melo” ci occuperemo di infrazioni stradali, analizzando le conseguenze di un pagamento non integrale dell’importo richiesto nel verbale di accertamento emesso a seguito di violazioni al Codice della Strada.
La materia è regolata dall’art.203 co3 CdS, il quale stabilisce che qualora il verbale di accertamento non venga fatto oggetto di impugnazione ed il contravventore non effettui il versamento della sanzione in misura ridotta, il verbale assumerà forza di titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Tale norma trova applicazione anche nel caso in cui l’ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato in parte pagato. Ed infatti l’art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede che “il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione”, stabilendo altresì che in tale evenienza l’ammontare versato da chi ha commesso l’infrazione è tenuto “in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell’articolo 203, comma 3, del codice e l’acconto fornito”.
Tali norme permettono quindi all’amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell’infrazione di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l’importo indicato dall’art.203 co.3 CdS (ossia la metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento) e l’ammontare versato. Ciò debitamente premesso, è bene soffermarsi su un caso particolare, quello in cui l’automobilista non impugni il verbale di accertamento e paghi solo l’importo richiesto a titolo di sanzione, non anche quello dovuto per le spese di accertamento e notifica. Tale fattispecie ha infatti generato diversi dubbi interpretativi, ed è stata di recente sottoposta al vaglio anche del Giudice di Pace di Cles.
Il caso su cui quest’ultimo è stato chiamato a pronunciarsi è il seguente
Nel corso del 2016 un nostro concittadino veniva sanzionato per un eccesso di velocità commesso in Provincia di Brescia. All’automobilista veniva notificato il relativo verbale di accertamento. Ivi era indicato che avrebbe potuto estinguere l’infrazione versando nel termine di 5 giorni dalla ricezione del plico l’importo di 133,30 euro (di cui 118,30 euro a titolo di sanzione e 15,00 euro per spese di notifica).
Per un mero errore nella compilazione del bollettino postale, il nostro concittadino effettuava un pagamento di 133,00 euro, rimaneva pertanto da versare l’importo di 0,30 euro. Dopo circa tre anni dall’occorso l’automobilista si vedeva notificare dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni una cartella di pagamento dall’ammontare di circa 350,00 euro, basata su un ruolo emesso dalla Provincia di Brescia in applicazione del disposto dell’art. 203 co.3 CdS dianzi citato.
Il nostro concittadino proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso il ruolo e la cartella di pagamento in parola. L’opponente rilevava come l’importo richiestogli dalla Provincia di Brescia in occasione della notifica del verbale di accertamento del 2016 fosse pari a 133,30 euro, di cui 118,30 euro a titolo di sanzione, e 15,00 euro per spese di notifica. Pertanto, avendo egli versato la somma di 133,00 euro, la sanzione sarebbe stata saldata e pertanto il ruolo e la cartella di pagamento notificatigli nel 2019 avrebbero dovuto essere dichiarati invalidi. Si costituiva nel procedimento così attivato la Provincia di Brescia, sostenendo che per estinguere correttamente l’obbligazione l’automobilista avrebbe dovuto versare all’amministrazione l’intero importo richiesto, comprensivo di quanto dovuto a titolo di spese per notifica. Non essendovi stato l’integrale pagamento anche di tale importo secondo l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto trovare piena applicazione il disposto dell’art. 203 co.3 CdS, e conseguentemente il ruolo e la cartella di pagamento dovevano considerarsi validi ed efficaci.
La questione è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, oggi minoritaria, le spese postali sostenute dall’amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un’infrazione al Codice della Strada formerebbero un tutt’uno con la somma dovuta a titolo di sanzione, e conseguentemente il trasgressore che entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l’ammontare della sanzione ma non quello delle spese postali, non solo non avrà diritto al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta, ma potrà essere assoggettato a procedure di recupero coattivo per un importo pari a quello previsto dall’art.203 co.3 CdS decurtato di quanto già versato (Cass. n. 14181/2012). Secondo altro orientamento, oggi maggioritario, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione al codice stradale effettuato nell’ammontare indicato dall’Amministrazione a titolo di sanzione, esclude l’addebito del maggior importo di cui all’art. 203 comma 3 C.d.S. ancorché non risultino pagate le spese del procedimento sanzionatorio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito che “il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all’ammontare a titolo di sanzione indicato dall’amministrazione, esclude l’addebito del maggior importo di cui all’art. 203 C.d.S., comma 3, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l’amministrazione può richiedere separatamente”(Cass. Sez. II, 30 aprile 2014 n. 9507). Tale precedente giurisprudenziale è stato ripreso anche da alcune sentenze di merito, in cui è stato affermato che “in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, l’obbligazione derivante dalla contravvenzione amministrativa è comunque estinta, perché occorre procedere alla differenziazione che il legislatore ha evidenziato tra importo della sanzione e spese del procedimento”, pertanto non troverà applicazione in tal caso il disposto dell’art. 203 co.3 CdS (Giudice di Pace di Milano 29 aprile 2017 n. 3753).
Nel corso del procedimento tenutosi dianzi al Giudice di Pace di Cles, la Provincia di Brescia, prendendo atto delle argomentazioni svolte dall’opponente, annullava in autotutela il ruolo e la cartella di pagamento. Il nostro concittadino però insisteva, richiedendo al Giudice la condanna dell’Amministrazione anche alle spese di giudizio, sottolineando come a causa degli atti notificatigli lo stesso si fosse trovato costretto a rivolgersi ad un legale per opporsi al ruolo ed alla cartella di pagamento illegittimamente emessi nei suoi confronti. Il Giudice di Pace di Cles, aderendo all’orientamento giurisprudenziale da ultimo descritto, e facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannava l’Amministrazione a rifondere all’opponente le spese legali da questi sostenute.