Separazione consensuale tra i coniugi

Separazione consensuale tra i coniugi

Le possibili vie da seguire

Purtroppo le crisi coniugali sono sempre più frequenti, e quando la prosecuzione del rapporto coniugale diviene intollerabile per uno o per entrambi i coniugi, per questi ultimi non vi è altra strada che giungere ad una separazione. Questo è senz’altro uno dei momenti più complessi e delicati nella vita dei soggetti coinvolti. è pertanto essenziale conoscere quali siano le possibili vie da seguire al fine di giungere ad una soluzione il più possibile indolore della questione.

In questo articolo ci occuperemo in particolare della separazione consensuale e delle varie procedure, alternative tra loro, previste dall’ordinamento per addivenirvi. Prima di entrare nel merito della questione, è essenziale premettere che il matrimonio cesserà di avere effetti solamente con il divorzio, tuttavia, prima di addivenire a quest’ultimo, sarà necessario separarsi. Con la separazione si sospendono la maggior parte degli effetti civili del matrimonio, e si affievoliscono di molto gli obblighi che da esso discendono. Lo status di coniuge però permane. Infatti solamente il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, salvo casi eccezionali ex lege previsti, allo stesso si può addivenire solamente in seguito alla separazione.

Ciò debitamente premesso, si osserva come la separazione possa essere di due tipi, giudiziale o consensuale, a seconda dei rapporti tra i coniugi. Se questi riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione si potrà addivenire ad una separazione consensuale, se invece, la litigiosità tra gli stessi non consente di concordare alcunché, allora sarà necessario rivolgersi al Tribunale, intraprendendo un procedimento di separazione giudiziale, all’esito del quale sarà il giudice a stabilire la disciplina dei rapporti tra i coniugi separati.

E’ evidente come la separazione consensuale, ove possibile, sia da preferirsi, in quanto costituisce certamente la più breve ed indolore, anche per gli eventuali figli della coppia, per giungere alla separazione. Per questo motivo il legislatore ha tentato di favorire tale forma di separazione, prevedendo diverse procedure per addivenirvi.

La via più tradizionale, e forse ancor oggi la più seguita, passa per il Tribunale. In questo caso i coniugi, assistiti da uno o più avvocati, depositeranno un ricorso congiunto per separazione consensuale, contente le regole concordate tra i coniugi per disciplinare i loro rapporti (es. disposizioni sul mantenimento dei figli e del coniuge, affidamento della prole, assegnazione casa coniugale ecc.).

Depositato il ricorso verrà fissata un’udienza presidenziale alla quale i coniugi dovranno presenziare personalmente. In tale sede il Presidente del Tribunale effettuerà il tentativo obbligatorio di conciliazione, e, in caso di suo fallimento, chiederà ai coniugi di confermargli la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, sottoscrivendo il relativo verbale d’udienza. Gli accordi di separazione così sottoscritti saranno sottoposti al vaglio del pubblico ministero, ciò per tutelare gli interessi di eventuali figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap. Qualora gli accordi di separazione non siano lesivi degli interessi della prole il pubblico ministero vi apporrà il proprio visto, ed il Tribunale provvederà poi ad omologare la separazione.

Con il D.L. 132/2014 è stata poi introdotta la possibilità per i coniugi di separarsi consensualmente in Comune. In questo caso non sarà necessario rivolgersi ad un legale. Tale procedura non è però sempre utilizzabile, ed infatti è esclusa in presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap. L’accordo di separazione stipulato con tale procedura potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, fatta salva la previsione di eventuali assegni di mantenimento. La procedura da seguire in questo caso è molto snella. I coniugi, previa fissazione di un appuntamento, si recheranno dall’ufficiale di stato civile comunicando al medesimo la loro volontà di separarsi. L’ufficiale prenderà atto di tale volontà ed inviterà i coniugi a ripresentarsi dinanzi a lui non prima che siano decorsi 30 giorni dal primo incontro (c.d. termine di riflessione), per verificare la fermezza del proposito dei richiedenti. Se al nuovo incontro i coniugi confermeranno la loro intenzione di separarsi, si procederà alla separazione, la quale verrà annotata nell’atto di matrimonio.

Sempre con il D.L. 132/2014 è stata introdotta un’ulteriore via per giungere alla separazione consensuale, quella della negoziazione assistita. Anche in questo caso i coniugi potranno separarsi senza dover rivolgersi al Tribunale, ma l’assistenza di un avvocato è qui necessaria. Per attivare tale procedura uno dei coniugi si dovrà rivolgere ad un legale, il quale inviterà l’altro coniuge a stipulare entro trenta giorni una convenzione di negoziazione assistita, al fine di instaurare un confronto tra le parti volto a raggiungere un accordo di separazione.

Tale strada può essere praticata anche in presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap, e con la stessa si possono prendere anche accordi patrimoniali di particolare rilevanza. L’eventuale accordo raggiunto in detta sede dovrà essere sottoposto al vaglio del pubblico ministero sia in presenza, che in assenza di figli. In assenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap, il pubblico ministero, verificata la regolarità dell’accordo raggiunto, darà il proprio nullaosta ai legali, i quali provvederanno a comunicare l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato entro e non oltre 10 giorni. In presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap l’accordo andrà trasmesso al pubblico ministero entro 10 giorni e questi, se lo riterrà idoneo a tutelare gli interessi della prole lo autorizzerà, in caso contrario, entro 5 giorni trasmetterà l’accordo di separazione al Presidente del Tribunale, il quale fisserà, entro i successivi trenta giorni, un’udienza per la comparizione delle parti. In tale occasione i coniugi potranno modificare gli accordi precedentemente presi così da renderli più in linea con gli interessi della prole.

Una volta ottenuta l’autorizzazione l’accordo sarà perfetto ed i legali dovranno trasmetterlo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato entro e non oltre 10 giorni, affinché siano svolte le incombenze di rito.

Alla luce di quanto esposto, in presenza di un’irreparabile crisi coniugale, è consigliabile addivenire ad una separazione consensuale, seguendo una delle vie dianzi indicate. Ciò consentirà ai coniugi di giungere ad una separazione in tempi relativamente brevi, minimizzando le tensioni tra gli stessi, ed i traumi per i loro eventuali figli. 

avv. Daniele Leonardi