Diritti e doveri dei conviventi
Unioni dichiarate e coppie di fatto
Terminato il viaggio nel mondo delle pratiche successorie, affronteremo, in questa e nelle prossime edizioni, alcune tematiche di interesse generale relative al “diritto di famiglia”.
In questo articolo ci soffermeremo in particolare sui: diritti e doveri facenti capo ai membri delle coppie conviventi.
In materia, fondamentale importanza ha la normativa introdotta della Legge 20 maggio 2016, n. 76, meglio conosciuta come Legge Cirinnà, la quale ha introdotto alcune tutele in favore dei membri delle coppie conviventi.
E’ bene sin d’ora specificare come tale normativa non sia però applicabile a tutte le convivenze, ma solo a quelle che presentino i requisiti fissati dalla legge, ossia alle unioni di due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, stabilmente unite tra loro da un legame affettivo di coppia e da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale, i cui membri non siano legati da rapporti di parentela, affinità o adozione, precedenti matrimoni o unioni civili, che abbiano presentato al Comune di residenza un’apposita autocertificazione in cui abbiano dichiarato di convivere sotto lo stesso tetto.
La normativa non troverà quindi applicazione alle coppie di fatto, ossia a quelle persone che, pur convivendo, non abbiano dichiarato la loro unione in Comune.
Ciò debitamente premesso andiamo ora ad individuare i principali diritti e doveri previsti dal legislatore in favore dei conviventi.
Tra le principali tutele spiccano le seguenti:
- in caso di malattia o ricovero ospedaliero di uno dei partner, l’altro avrà diritto a fargli visita, ad assisterlo e ad accedere alle sue informazioni personali. Diritti che prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà erano attribuiti solamente al coniuge o ai parenti più stretti. Il convivente potrà poi attribuire al proprio partner la possibilità di prendere importanti decisioni in caso di sua malattia o morte (es. prestazione del consenso all’effettuazione di terapie in caso di coma o sopravvenuta incapacità di intendere e volere, scelte relative alla donazione degli organi, all’eventuale cremazione, ai funerali ecc.);
- estensione al convivente dei diritti attribuiti al coniuge dall’ordinamento penitenziario (es. diritto di visita in caso di carcerazione del partner);
- possibilità del convivente di partecipare all’impresa famigliare del partner, con diritto a compartecipare alla sua gestione, ed a vedersi attribuire una quota degli utili e dei beni acquistati con gli utili ed incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro svolto all’interno di quest’ultima;
- in caso di morte del partner a causa di un fatto illecito altrui (es. sinistro stradale), il convivente superstite avrà diritto al risarcimento del danno secondo i medesimi criteri individuati per il coniuge;
- in caso di morte di uno dei conviventi, l’altro avrà diritto a continuare ad abitare per un periodo di due anni, o pari alla durata della convivenza se superiore, ma comunque di non oltre cinque anni, nella casa famigliare di proprietà del defunto. La durata minima di tale diritto di abitazione è di tre anni se il convivente superstite ha figli minori o disabili;
- se la casa di comune residenza è stata presa in locazione da uno solo dei partner, in caso di morte o recesso dal contratto di quest’ultimo, l’altro convivente potrà succedergli nel contratto;
- in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei conviventi, o di apertura di un’amministrazione di sostegno a suo carico, l’altro potrà essere nominato suo tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- in caso di cessazione della convivenza, qualora uno degli ex partner sia impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento e versi in stato di bisogno, avrà diritto a ricevere dall’altro un assegno alimentare (ossia quanto strettamente necessario a garantirgli la sopravvivenza) per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Non è invece stato previsto alcun diritto al mantenimento.
Ciò detto è bene sottolineare come ai conviventi non possa trovare applicazione il regime della comunione legale dei beni, pertanto i membri della coppia dovranno regolare di volta in volta i reciproci rapporti economici in piena autonomia. Inoltre, al convivente non è stato riconosciuto alcun diritto successorio, e nemmeno il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del partner. Lo stesso potrà però redigere un testamento in cui nominare quale proprio erede, nei limiti della quota disponibile, il partner. Le tutele dianzi esposte sono previste solamente in favore delle coppie che abbiano dichiarato la propria convivenza in Comune, non alle c.d. “coppie di fatto”, ossia quelle che, pur convivendo, non abbiano effettuato tale dichiarazione.
È bene però osservare come la giurisprudenza abbia esteso alcuni diritti anche a tali coppie. Ad esempio, sono stati attribuiti al convivente di fatto sia la possibilità di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal partner deceduto, che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del partner causata da un fatto illecito altrui (in tale ultimo caso sarà però necessario dimostrare la stabilità del rapporto).
Da ultimo si osserva come, sia i conviventi che le coppie di fatto potranno regolare i loro reciproci rapporti patrimoniali mediante un apposito contratto di convivenza.