Donazioni indirette

Donazioni indirette

Cosa sono? Come sono regolate?

Normalmente l’intento di una persona di donare qualcosa ad un’altra si concretizza nella stipula di un contratto di donazione, ossia del negozio con cui un soggetto, detto donante, trasferisce un proprio diritto (es. proprietà di un immobile, una somma di denaro ecc.) ad un altro soggetto, detto donatario, o assume verso quest’ultimo un’obbligazione (es. corresponsione di una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza cioè ricevere una controprestazione, ma con il solo fine di arricchirlo. Poiché tale atto provoca un impoverimento del donante, al fine di far ben comprendere a quest’ultimo l’importanza dell’atto che sta ponendo in essere, la legge prevede che la donazione debba farsi con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.

Ma nella vita di tutti i giorni, e soprattutto in quella famigliare, l’intento di compiere una liberalità in favore di un altro soggetto, si realizza anche attraverso negozi diversi dalla formale donazione, ossia tramite le c.d. donazioni indirette. Con tale termine si è soliti indicare quella combinazione di atti attraverso i quali si raggiunge un effetto ulteriore rispetto a quello tipico degli stessi, ossia quello di porre in essere una liberalità. Si parla di donazioneindiretta” proprio perché si ottiene lo stesso effetto di una donazione, non direttamente attraverso un formale contratto di donazione, ma “indirettamente”, e cioè attraverso uno o più atti di diversa natura che portano però al medesimo risultato. Alle donazioni indirette non si applicano le formalità previste per la stipula di una donazione vera e propria, ossia l’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, ma per la loro conclusione sarà sufficiente rispettare le formalità ex lege previste per l’atto posto in essere.

Ed infatti, nel caso delle liberalità indirette, la funzione propria della donazione, ossia quella di arricchire un altro soggetto per puro spirito di liberalità, viene realizzata mediante una combinazione di atti non ideati per tali finalità, ciò anche per evitare che terzi vengano a conoscenza dell’effettuazione delle liberalità, ed eludere così le norme dettate dall’ordinamento in materia di successione necessaria e collazione.

Le prime individuano una categoria di soggetti, chiamati legittimari, cui spetta necessariamente una parte dell’eredità lasciata dal defunto. Per determinare la quota di riserva spettante a tali soggetti sarà innanzitutto necessario procedere alla ricostruzione della massa ereditaria, e, nell’effettuare tale operazione, dovranno essere prese in considerazione anche le donazioni effettuate in vita dal de cuius.

L’istituto della collazione, invece, prevede che, qualora sia necessario procedere alla divisione della comunione ereditaria, in quest’ultima debbano essere ricompresi oltre ai beni costituenti il patrimonio del de cuius al momento della sua morte (il c.d. relictum), anche le liberalità da questi effettuate in favore del coniuge, dei figli e dei loro discendenti, salva l’ipotesi in cui sia stata espressamente pattuita una dispensa dalla collazione.

Molto spesso le donazioni indirette vengono quindi utilizzate per eludere tali normative. Per porre rimedio a tale situazione, è stata estesa alle liberalità indirette l’applicabilità della maggior parte delle norme dettate in materia di donazione. Ed infatti, l’art. 809 c.c. equipara le donazioni indirette a quelle dirette ai fini del calcolo delle quote di legittima.

I legittimari dovranno quindi imputare alla propria quota anche quanto ricevuto dal de cuius a titolo di donazione indiretta, e nel calcolo della massa su cui andrà calcolata la quota di riserva spettante a ciascun legittimario si dovrà tener conto anche di quanto uscito dal patrimonio del defunto in seguito all’effettuazione di liberalità indirette.

L’assimilazione di queste ultime alle donazioni vere e proprie è riscontrabile anche nell’ambito dell’istituto della collazione, ed infatti l’art. 737 c.c., equipara alle donazioni dirette quelle indirette.

Pertanto nel computo della massa da dividere tra gli eredi, si dovrà tener conto non solo delle donazioni, ma anche delle liberalità indirette poste in essere dal defunto.

Nonostante tale sostanziale equiparazione normativa, per legittimari ed eredi rimane spesso difficile provare l’esistenza di una donazione indiretta, e quindi far valere in giudizio i propri diritti alla quota di riserva o alla collazione. Ciò spiega perché, a tutt’oggi, le liberalità indirette sono ancora molto utilizzate.

La donazione indiretta può avvenire in diversi modi, ad esempio mediante il cosiddetto adempimento del terzo. L’art. 1180 co.1 c.c. stabilisce infatti che “l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.

Pertanto un soggetto può adempiere per puro spirito di liberalità ad un’obbligazione gravante su un altro, ponendo così in essere una liberalità indiretta (es. i genitori che pagano il prezzo della compravendita con cui il figlio ha acquistato la casa).

Spesso la donazione indiretta viene posta in essere mediante lo schema del contratto a favore di terzo. Ed infatti, l’art. 1411 c.c. consente la stipula di un contratto anche a vantaggio di un soggetto diverso rispetto alle parti del negozio, il quale potrà rifiutarne o accettarne gli effetti rendendoli irrevocabili.

È il caso del genitore che acquista un immobile intestandolo al figlio.

Anche la remissione del debito può costituire una donazione indiretta se effettuata con la volontà di arricchire il debitore.

Questi sono solo alcuni esempi di donazioni indirette, ma ve ne sono molti altri.

La materia trattata è spesso collegata a problematiche di natura successoria, materia assai tecnica, pertanto, si invita il lettore, ove avesse la necessità di effettuare un approfondimento, a rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di tutelare al meglio la propria posizione.

Avv. Daniele Leonardi

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