Divisione ereditaria: cos’è la collazione?
In questo articolo andremo a trattare un istituto sconosciuto ai più, ma di grande rilevanza pratica nell’ambito della divisione ereditaria, quello della collazione. Si tratta di un’operazione prodromica alla divisione, cui sono tenuti i congiunti più prossimi del defunto, la cui funzione è quella di garantire una certa equità nel trattamento dei coeredi, neutralizzando le disparità tra questi prodottisi in seguito alle liberalità compiute in vita dal de cuius.
L’istituto trova la sua disciplina agli artt. 737 e segg. del codice civile. In particolare, l’art. 737 c.c. dispone che “i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
La collazione ereditaria è quindi quell’operazione con cui i parenti più prossimi del defunto, ed in particolare il coniuge, i figli ed i loro discendenti, conferiscono alla massa ereditaria i beni dagli stessi ricevuti a titolo di liberalità dal de cuius quando quest’ultimo era ancora in vita. La collazione è quindi un’operazione che precede la divisione, e che consente di individuare l’ammontare della massa ereditaria che sarà poi oggetto di divisione tra i coeredi.
Non tutti gli eredi sono assoggettati all’obbligo di collazione, i soli ad esservi tenuti sono infatti i figli del de cuius ed i loro discendenti, nonché il coniuge. Peraltro, tali soggetti vi saranno obbligati solamente ove abbiano accettato espressamente o tacitamente l’eredità, e siano così divenuti eredi del defunto. Non sono invece assoggettati a collazione i semplici chiamati all’eredità, coloro che abbiano rinunciato alla medesima, ed i soggetti nei cui confronti sia maturata la prescrizione del diritto ad accettarla.
Inoltre, il coniuge del de cuius, i figli di quest’ultimo ed i loro discendenti non sono tenuti alla collazione nemmeno nell’ipotesi in cui siano stati dalla stessa espressamente dispensati dal defunto. Ed infatti, qualora il de cuius abbia dispensato dalla collazione il beneficiario della liberalità, quest’ultimo non sarà tenuto a conferire all’asse ereditario il bene così ricevuto. La dispensa dalla collazione può avvenire solamente nei limiti della quota disponibile, per la parte che eccede tale porzione non avrà efficacia.
Oggetto di collazione sono tutte le liberalità compiute in vita dal de cuius, sia quelle dirette, ossia i veri e propri atti di donazione, che quelle indirette, ossia quegli atti, diversi dalla donazione, che abbiano comunque determinato un impoverimento del donante ed un conseguente volontario arricchimento del donatario per spirito di liberalità (es. compravendita immobiliare in cui il prezzo sia stato versato dal de cuius).
Il nostro legislatore ha previsto delle eccezioni all’obbligo di collazione.
Non sono infatti ad essa assoggettabili:
- le donazioni di modico valore effettuate dal defunto in favore del coniuge;
- le spese per il mantenimento e per l’educazione dei figli, nonché quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie per abbigliamento o per le nozze, o per l’istruzione;
- ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa;
- i beni oggetto di liberalità che siano periti per causa non imputabile al donatario;
- i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione, fatti salvi quelli maturati in seguito all’apertura della successione.
Ciò premesso, è ora opportuno indagare come in concreto si dia luogo alla collazione.
Con riferimento ai beni mobili il legislatore ha previsto che essa avvenga soltanto per imputazione, cioè conferendo alla massa ereditaria il valore che tali beni hanno all’apertura della successione.
Ove si tratti di cose di cui non si può far uso senza consumarle, ed il donatario le abbia già consumate, l’imputazione avverrà al valore che tali beni avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta successione. Ove invece si tratti di beni deteriorabili, l’imputazione avverrà al valore che i medesimi hanno al tempo dell’apertura della successione, nello stato in cui si trovano.
Con riferimento ai titoli di Stato, agli altri titoli di credito quotati in borsa, alle derrate ed alle merci, l’imputazione avverrà al prezzo corrente determinato in base ai listini di borsa ed alle mercuriali al tempo dell’apertura della successione. La collazione del denaro avverrà invece prendendo una minore quantità dello stesso dall’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione. Ove tale danaro non basti, ed il soggetto che abbia beneficiato delle liberalità non voglia conferire altri soldi o titoli di stato, verranno prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Con riferimento ai beni immobili, la collazione avrà luogo, a scelta di chi conferisce, o col rendere il bene in natura, o imputandone il valore alla propria porzione. In caso di collazione per imputazione l’erede beneficiario della liberalità si limiterà ad imputare alla massa ereditaria il valore che il bene donatogli ha alla data dell’apertura della successione. Ove i beni immobili non siano ipotecati, la collazione potrà avvenire anche in natura, ossia mediante il conferimento del bene oggetto di liberalità alla massa ereditaria. In ogni caso, è bene precisare che dal valore del bene andranno detratte le migliorie apportate al medesimo nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione, nonché le spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa.
Una volta ricostruita la massa ereditaria nel rispetto della normativa dianzi indicata, la stessa potrà essere divisa tra i coeredi secondo le quote di spettanza. Le questioni relative alla divisione ereditaria ed alla collazione sono solitamente assai tecniche, pertanto si invita il lettore, ove si trovasse in una situazione di tal fatta, a rivolgersi ad un legale al fine di tutelare al meglio la propria posizione.
avv. Daniele Leonardi