Bonus 110% e cessione del credito

Bonus 110% e cessione del credito

Riepilogo e casi concreti di applicazione del bonus

Negli scorsi numeri abbiamo parlato del Superbonus al 110% per i lavori di efficienza energetica sugli edifici esistenti e di cessione del credito. Dal momento che negli ultimi mesi il decreto è stato via via completato dalla legge di conversione, successivamente dai decreti attuativi del MISE nonché dai primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ora si ha un quadro abbastanza completo della misura. In particolare, il 06/08/2020 sono usciti i decreti del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che definiscono i requisiti tecnici da soddisfare e le asseverazioni dei tecnici, nei quali non ci addentriamo vista la tecnicità della materia se non per dire che con questo ultimo passaggio è ora possibile iniziare gli interventi di riqualificazione al 110%. Ricordiamo comunque che l’argomento è in continua evoluzione e, nonostante siano passati alcuni mesi, rimangono da chiarire ancora alcuni aspetti, ad esempio relativamente ai condomìni che comprendono uffici e negozi oltre alle abitazioni private.

Facendo una breve sintesi il Superbonus incentiva i lavori di efficienza energetica sugli edifici esistenti a patto di due requisiti fondamentali:

  1. Eseguire almeno un intervento “trainante”. Gli interventi trainanti sono due: la coibentazione di almeno il 25% delle superfici opache che delimitano zone riscaldate, ovvero cappotto, tetto, coibentazione dei solai, e la sostituzione dell’impianto di generazione di calore (nel caso di condomini va realizzato un impianto centralizzato).
  2. Abbassare la classificazione energetica dell’edificio di due classi energetiche.

Realizzato almeno uno dei due interventi trainanti anche tutti gli altri interventi di efficienza energetica sono incentivati al 110%, ovvero serramenti, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Un requisito d’accesso importante è che gli interventi devono essere effettuati su interi edifici, non è quindi possibile effettuare un intervento di efficienza energetica solo su una unità immobiliare di un condominio e rientrare nel 110%.

In merito all’utilizzo del bonus, ricordiamo che ci sono 3 possibilità. La scelta può essere effettuata anche a stato avanzamento lavori (massimo 2, ciascuno almeno pari al 30% dell’importo totale), scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) DETRAZIONE di importo pari al 110% delle spese sostenute (al lordo dell’IVA), da ripartire in 5 rate annuali di uguale importo. L’ammontare della detrazione non può superare l’imposta lorda dell’anno, l’eventuale eccedenza è persa;

b) SCONTO IN FATTURA parziale o totale dell’importo dei lavori;

c) CESSIONE DEL CREDITO ad altri soggetti (persone fisiche, società, banche, ecc…).

Nel caso vi siano più comproprietari, la detrazione va ripartita in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, e ogni proprietario può decidere quale delle 3 opzioni scegliere, senza vincolare gli altri. Stessa cosa anche per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, infatti ogni singolo condomino ha la facoltà di scegliere per la sua quota di bonus l’opzione che preferisce.

Qualora l’immobile oggetto dell’intervento venga trasferito ad atro proprietario (per vendita o donazione), le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La scelta delle opzioni b) e c) va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

L’opzione c) può essere esercitata anche in un momento successivo, a valere sulle rate residue non utilizzate in detrazione. In questo caso la scelta è irrevocabile e relativa a tutte le rate residue. La comunicazione deve essere effettuata all’AdE entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. L’acquirente utilizzerà il credito con la ripartizione originaria della detrazione oppure potrà cederlo a sua volta (non c’è un numero massimo di cessioni).

Passiamo in rassegna alcuni interventi tipo che beneficiano dei nuovi incentivi.

Edificio mono/bifamiliare costruito nel 2000 circa:

Solitamente gli edifici delle nostre valli costruiti in questo periodo sono edifici mono o bifamiliari, in muratura portante con una coibentazione delle pareti e del tetto composta al massimo da 5 o 6 centimetri di isolante. Le pareti sono spesso sfalsate e i corpi di fabbrica articolati. L’intervento principe in materia di efficienza energetica sarebbe l’isolamento a cappotto in quanto va a diminuire i consumi per il riscaldamento. Però in questo tipo di costruzioni potrebbe non essere gradito, viste le pareti in buono stato di conservazione e la complessità della realizzazione.

In questo caso potrebbe essere interessante la sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore ibrida, ovvero con annessa una caldaia a gas. In molti casi con questo tipo di intervento c’è il doppio salto di classe ed è dunque possibile realizzare nuovi serramenti, fotovoltaico ecc… beneficiando del contributo al 110%.

Semplificando al massimo nel caso di un intervento di ristrutturazione generale di un edificio composto da 4 unità immobiliari, ipotizzata una spesa generale per una ristrutturazione completa di 800.000€ l’importo a detrazione potrebbe arrivare a 500.000€ (va verificato il rispetto di tutte le clausole da parte del vostro tecnico di fiducia).

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